CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 4

CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI

In vigore dal 15 ott 1960
A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª Categoria: Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici, amministrativi; 2ª categoria: Impiegati di concetto: tecnici, amministrativi; 3ª categoria: Gruppo A), impiegati di ordine: tecnici, amministrativi; Gruppo B), impiegati di ordine: tecnici e amministrativi. Appartengono al gruppo "B" della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potrà essere assegnato a categorie inferiori alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avrà luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.
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CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI (Art. 4 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo