CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-8

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