CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 8
8 / 116ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 15 ott 1960
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-8