CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 16

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 15 ott 1960
L'azienda corrisponderà all'impiegato, per ciascun anno di anzianità, una tredicesima mensilità d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione di tale mensilità deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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TREDICESIMA MENSILITÀ (Art. 16 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo