CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 21
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 15 ott 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda può accordare permessi di breve durata, con facoltà di non corrispondere; per tali periodi, la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-21