CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 21

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 15 ott 1960
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda può accordare permessi di breve durata, con facoltà di non corrispondere; per tali periodi, la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
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ASSENZE E PERMESSI (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo