CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 20
FERIE
In vigore dal 15 ott 1960
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
- giorni 15 di calendario in caso di anzianità fino a 2 anni;
- giorni 20 di calendario in caso di anzianità da oltre 2 anni sino a 10 anni;
- giorni 25 di calendario in caso di anzianità da oltre 10 anni a 20 anni;
- giorni 30 di calendario in caso di anzianità di oltre 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festività nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall' del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella località di riposo, non verrà computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianità maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-20