CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 15

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione dalla durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-15

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