CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 15
15 / 116TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 15 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione dalla durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-15