CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 28

TRASFERTE

In vigore dal 15 ott 1960
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dalla azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
TRASFERTE (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo