Art. 28 · TRASFERTE
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 28

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TRASFERTE

In vigore dal 15 ott 1960
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dalla azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-28