CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 30
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 15 ott 1960
L'assenza per malattia o infortunio dovrà essere comunicata alla azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facoltà di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e semprechè le infermità non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sarà praticato il seguente trattamento:
a) in caso di anzianità fino a tre anni; conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di metà della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi;
b) in caso di anzianità da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di metà della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi;
c) in caso di anzianità oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di metà della retribuzione mensile per i sei mesi successivi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od infortunio deve essere computato nell'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potrà risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovrà corrispondere all'impiegato l'indennità di anzianità sostitutiva del preavviso, di cui agli del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermità per malattia o infortunio oltre i termini predetti non consenta allo impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso può risolvere il contratto d'impiego con diritto alla indennità di anzianità, ma non al preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità ai soli effetti del preavviso e delle indennità di anzianità.
È in facoltà dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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