CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 22

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 15 ott 1960
In caso di matrimonio agli impiegati sarà concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso.
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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.) — Testo vigente | Portale Normativo