Art. 10 · FESTIVITÀ
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio

Art. 10

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FESTIVITÀ

In vigore dal 15 ott 1960
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora. Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: a) festività nazionali: - Anniversario della Liberazione: 25 aprile - Festa del Lavoro: 1 maggio - Proclamazione della Repubblica: 2 giugno - Giorno Unità Nazionale: 4 novembre; b) giorni festivi a tutti gli effetti civili: - Capodanno: 1 gennaio - Epifania: 6 gennaio - S. Giuseppe: 19 marzo - Lunedì di Pasqua: mobile - Ascensione: mobile - Corpus Domini: mobile - SS. Pietro e Paolo: 29 giugno - Assunzione: 15 agosto - Ognissanti: 1 novembre - Immacolata Concezione: 8 dicembre - Natale 25 dicembre - S. Stefano: 26 dicembre. Qualora una o più festività di cui alle lettere a) e b) precedenti cadono di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-10