CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio
Art. 10
10 / 116FESTIVITÀ
In vigore dal 15 ott 1960
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora.
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) festività nazionali:
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Festa del Lavoro: 1 maggio
- Proclamazione della Repubblica: 2 giugno
- Giorno Unità Nazionale: 4 novembre;
b) giorni festivi a tutti gli effetti civili:
- Capodanno: 1 gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- S. Giuseppe: 19 marzo
- Lunedì di Pasqua: mobile
- Ascensione: mobile
- Corpus Domini: mobile
- SS. Pietro e Paolo: 29 giugno
- Assunzione: 15 agosto
- Ognissanti: 1 novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Natale 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre.
Qualora una o più festività di cui alle lettere a) e b) precedenti cadono di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1017#art-cgi-10