Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 19

In vigore dal 26 apr 1960
L'Istituto incremento ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati: a) registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone e dell'esito della monta; b) estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone; c) estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici coperte nell'anno precedente; d) bollettario a madre e figlia, per il rilascio, al proprietario della fattrice, della dichiarazione di monta; e) bollettario delle riscossioni delle tasse di monta; f) tabelle recanti le indicazioni, per ciascun stallone del nome, razza, genealogia e della tassa di monta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-19

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Art. 19 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo