Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 17

In vigore dal 26 apr 1960
Gli Istituti incremento ippico, ove abbiano disponibilità di stalloni, potranno istituire stazioni di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono l'obbligo di provvedere agli adempimenti stabiliti per le Amministrazioni comunali dal precedente e al pagamento delle tasse di monta per il numero delle fattrici assegnato dal direttore dell'Istituto allo stallone o agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata l'istituzione. I predetti proprietari dovranno inoltre provvedere, a proprie spese, alla alimentazione dello stallone o degli stalloni, secondo la razione giornaliera stabilita dalla Direzione dello Istituto incremento ippico e non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione siano liberi, le fattrici di altri privati. Le tasse di monta riscosse devono essere versate all'Istituto incremento ippico. Le stazioni di monta di cui sopra dovranno essere dotate degli stampati di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-17

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Art. 17 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo