Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 20
In vigore dal 26 apr 1960
Il palafreniere incaricato del servizio alla stazione di monta è responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della custodia del materiale affidatogli e del denaro riscosso per tasse di monta o ad altro titolo.
Il palafreniere dovrà versare giornalmente il denaro riscosso nel conto corrente postale intestato all'istituto incremento ippico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-20