Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 16

In vigore dal 26 apr 1960
Alla vigilanza igienico-sanitaria degli stalloni e della stazione di monta sono tenute a provvedere le Amministrazioni comunali a mezzo del veterinario comunale. Alla fine della campagna di monta gli Istituti incremento ippico corrisponderanno al citato veterinario un compenso forfettario di L. 200 per ogni cavalla coperta e di L. 100 per ogni asina coperta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-16

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Art. 16 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo