Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 12
In vigore dal 26 apr 1960
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il riscontro sulla gestione di ciascun Istituto è effettuata da un Consiglio di revisori, nominati dal Ministero della agricoltura e delle foreste, composto di tre membri effettivi di due supplenti.
Sono membri effettivi: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del tesoro ed uno del Ministero delle finanze, appartenente a ruolo amministrativo dell'intendenza di finanza.
Sono membri supplenti: un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Ministero del tesoro.
Il Collegio esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferendo su di essi alle amministrazioni interessate, compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto ed esercita le funzioni indicate dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I componenti del Collegio sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati alla scadenza. La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo di grado più elevato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-12