Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 8

In vigore dal 26 apr 1960
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi e delibera sui provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-8

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Art. 8 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo