Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 9

In vigore dal 26 apr 1960
Il direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio. In particolare: a) coordina e controlla l'attività del personale; b) vigila sul buon mantenimento degli stalloni; c) predispone l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni; d) cura la raccolta, la registrazione ed il coordinamento dei dati e delle notizie riguardanti il servizio di monta; e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo; f) redige annualmente la relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, presentando proposte al Consiglio di amministrazione sui seguenti argomenti: 1) numero e razza degli stalloni da mantenere; 2) riforma ed acquisto degli stalloni per mantenere la efficienza qualitativa e numerica necessaria ad assicurare il servizio di monta nella circoscrizione; 3) razione giornaliera da somministrare agli stalloni; 4) efficienza numerica del personale di governo e di custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-9

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Art. 9 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo