Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 9
In vigore dal 26 apr 1960
Il direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio.
In particolare:
a) coordina e controlla l'attività del personale;
b) vigila sul buon mantenimento degli stalloni;
c) predispone l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni;
d) cura la raccolta, la registrazione ed il coordinamento dei dati e delle notizie riguardanti il servizio di monta;
e) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo;
f) redige annualmente la relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, presentando proposte al Consiglio di amministrazione sui seguenti argomenti:
1) numero e razza degli stalloni da mantenere;
2) riforma ed acquisto degli stalloni per mantenere la efficienza qualitativa e numerica necessaria ad assicurare il servizio di monta nella circoscrizione;
3) razione giornaliera da somministrare agli stalloni;
4) efficienza numerica del personale di governo e di custodia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-9