Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 14

In vigore dal 26 apr 1960
Durante il periodo della stagione di monta, i cavalli stalloni dell'istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni della circoscrizione. Le pubbliche stazioni di monta sono istituite nei Comuni ove sia necessario assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio. Il numero dei riproduttori da destinare a ciascuna stazione è proporzionale a quello delle fattrici da coprire. Di regola in ciascuna stazione devono funzionare almeno due stalloni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-14

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Art. 14 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo