Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 15
In vigore dal 26 apr 1960
Ai sensi dell'art. 91 lettera G) n. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le Amministrazioni dei comuni, nei quali sono istituite pubbliche stazioni di monta, hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese ai seguenti adempimenti:
a) destinare idonei locali che soddisfino alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie di una stazione di monta costituite da una scuderia a boxes, da una stanza attigua per il palafreniere, da un magazzino adatto per riporvi i mangimi e da un contiguo spazio ove si possa compiere, con sicurezza e riservatezza, il servizio di monta;
b) assicurare l'illuminazione dei locali e la provvista di acqua necessaria ai servizi della stazione;
c) fornire un letto completo, un tavolo e una sedia per il palafreniere;
d) provvedere agli eventuali restauri ed alle disinfezioni dei locali della stazione due mesi prima dell'apertura della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-15