Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 11

In vigore dal 26 apr 1960
L'istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: a) entro il 30 novembre la relazione redatta dal direttore sul funzionamento tecnico dell'istituto e sulle condizioni della ippicoltura nella circoscrizione, il bilancio preventivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori e della delibera del Consiglio; b) entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della delibera consigliare; c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare; d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-11

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Art. 11 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo