Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 11
11 / 26In vigore dal 26 apr 1960
L'istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) entro il 30 novembre la relazione redatta dal direttore sul funzionamento tecnico dell'istituto e sulle condizioni della ippicoltura nella circoscrizione, il bilancio preventivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori e della delibera del Consiglio;
b) entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della delibera consigliare;
c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-11