Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 6

In vigore dal 26 apr 1960
Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei revisori. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il presidente e il direttore o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-6

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Art. 6 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo