Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 2

In vigore dal 26 apr 1960
Gli Istituti di cui all'articolo precedente perseguono i seguenti compiti: a) mantenere razionalmente stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura delle rispettive circoscrizioni; b) impiegare gli stalloni in pubbliche stazioni di monta, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine e di orientamento alla attività stalloniera privata; c) fornire periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorirne l'incremento ed il miglioramento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-2

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