Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 21

In vigore dal 26 apr 1960
È vietato l'accesso alle stazioni di monta alle persone estranee al servizio e che non siano i proprietari o i conducenti delle fattrici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-21

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Art. 21 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo