Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 26
In vigore dal 26 apr 1960
La dichiarazione di monta viene rilasciata su apposito modulo dopo effettuato il primo salto.
Tale modulo comprendente anche la dichiarazione di nascita, da compilarsi dal veterinario, dovrà essere inviato dal proprietario, non prima di quattro mesi nè dopo sei mesi dal giorno della nascita del puledro alla Direzione dell'Istituto incremento ippico. Questa a sua volta, rilascerà il regolare certificato di nascita e di origine che ha valore di documento ufficiale.
Non è ammesso il rilascio di duplicati del certificato di monta
nè di quello di nascita e di origine
Visto, il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-26