Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 25

In vigore dal 26 apr 1960
Il proprietario prima della copertura della fattrice deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta: "Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto dell'Istituto incremento ippico e dell'Amministrazione dello Stato, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza alla stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonché per eventuali malattie contratte dalla fattrice per condizioni anormali dello stallone".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-25

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Art. 25 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo