Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 25
In vigore dal 26 apr 1960
Il proprietario prima della copertura della fattrice deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta:
"Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto dell'Istituto incremento ippico e dell'Amministrazione dello Stato, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza alla stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonché per eventuali malattie contratte dalla fattrice per condizioni anormali dello stallone".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-25