Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 23

In vigore dal 26 apr 1960
Ogni stallone non può compiere più di tre salti al giorno. È proibito di impiegare gli stalloni alla monta fuori dell'apposito locale della stazione. Il palafreniere ne è direttamente responsabile. Egli non può allontanarsi dalla stazione senza il preventivo assenso della Direzione dell'Istituto incremento ippico. In caso di forza maggiore deve comunque assicurare la sua sostituzione con persona di fiducia e per l'operato della quale assume ogni responsabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-23

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Art. 23 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo