Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 22

In vigore dal 26 apr 1960
È vietata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-22

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Art. 22 Approvazione dello statuto degli Istituti incremento ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta. — Testo vigente | Portale Normativo