Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 22
22 / 26In vigore dal 26 apr 1960
È vietata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-22