Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento

Art. 24

In vigore dal 26 apr 1960
Le fattrici debbono essere condotte alla monta nei giorni fissati e vengono sottoposte al salto secondo l'ordine di inscrizione. Il diritto al turno viene a cessare ove non siano condotte alla stazione nel giorno stabilito. Ogni fattrice durante la campagna di monta, non può ricevere complessivamente più di sei salti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-24

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