Statuto Istituti incremento ippico e norme di funzionamento
Art. 19
19 / 26In vigore dal 26 apr 1960
L'Istituto incremento ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati:
a) registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone e dell'esito della monta;
b) estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone;
c) estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici coperte nell'anno precedente;
d) bollettario a madre e figlia, per il rilascio, al proprietario della fattrice, della dichiarazione di monta;
e) bollettario delle riscossioni delle tasse di monta;
f) tabelle recanti le indicazioni, per ciascun stallone del nome, razza, genealogia e della tassa di monta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-07;1378#art-sii-19