Capo V

Art. 44

In vigore dal 6 dic 1956
Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo, a norma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell' del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692, nonché nell' della legge 4 aprile 1952, n. 218. Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o lo importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-44

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