Capo V
Art. 48
In vigore dal 6 dic 1956
Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.
Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla gestione INA-Casa presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso di interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-48