Capo V
Art. 46
In vigore dal 6 dic 1956
Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla gestione INA-Casa, valgono anche per la determinazione di questi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-46