Capo V

Art. 45

In vigore dal 6 dic 1956
Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qua lingue ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo