Capo V
Art. 43
In vigore dal 6 dic 1956
Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di niente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-43