Capo IV

Art. 39

In vigore dal 6 dic 1956
La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è inviata dalla gestione INA-Casa a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute, la gestione INA-Casa, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni. La gestione INA-Casa, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, prima di emettere la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dello della legge predetta, che ha carattere definitivo, può avvalersi del procedimento ingiunzionale previsto dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per il pagamento delle quote insolute. La gestione INA-Casa provvede altresì ad emettere dichiarazione di decadenza qualora l'assegnatario cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa, salvo anche in tal caso, la facoltà di far precedere alla dichiarazione di decadenza il procedimento ingiunzionale per il pagamento delle quote. Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-39

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