Capo V
Art. 42
In vigore dal 6 dic 1956
Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime.
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-42