Capo IV

Art. 36

In vigore dal 6 dic 1956
La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'ultimo comma dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è stabilita forfettariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della gestione INA-Casa. L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e delle quote di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all' della legge sopracitata. La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla gestione INA-Casa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-36

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