Capo III

Art. 32

In vigore dal 6 dic 1956
Gli alloggi da destinarsi ai singoli lavoratori prenotatari sono costruiti dalla gestione INA-Casa in aggiunta a quelli previsti dai piani generali con gli stessi criteri fissati per questi. La prenotazione non costituisce titolo di priorità per la scelta dell'alloggio. Gli alloggi da destinarsi alle cooperative possono essere costruiti dalla gestione INA-Casa separatamente dai complessi edilizi previsti dai piani generali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-32

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