Capo I
Art. 8
In vigore dal 6 dic 1956
Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con la disponibilità delle aree fabbricabili e con la esigenza del contenimento dei costi, si avrà cura di evitare il concentramento di alloggi in zone non sufficientemente dotate di servizi civici e sociali ed altresì di favorire per quanto possibile, l'inserimento delle costruzioni INA-Casa fra i normali nuclei urbani, nonché l'eliminazione di agglomerati di abitazioni improprie e malsane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-8