Capo I

Art. 5

In vigore dal 6 dic 1956
Ai fini della predisposizione dei piani di costruzione previsti dagli ed 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148 e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli Istituti per le case popolari, all'INCIS e a tutti gli altri enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione. Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica, nonché ai servizi statistici delle Amministrazioni pubbliche in genere, dati statistici sulla occupazione operaia, sull'affollamento nonché altre notizie relative al mercato delle abitazioni, allo stato dell'urbanesimo ed alle necessità della popolazione lavoratrice. Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-5

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