Capo I
Art. 1
In vigore dal 6 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, che conferisce al Governo la delega ad adeguare le norme di attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, coordinandole con quelle contenute nella legge 26 novembre 1955, n. 1148;
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-1