Capo I
Art. 6
In vigore dal 6 dic 1956
L'incarico della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione, nonché alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è dato dal Consiglio direttivo, previo esame dei progetti di costruzione.
In via generale dovrà essere adottato un capitolato d'appalto, uniformato a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici, predisposto dalla gestione INA-Casa.
Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività delle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti e quegli altri cui essi intendano riferirsi semprechè siano riconosciuti idonei dalla gestione INA-Casa e siano uniformati a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.
Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto, la gestione INA-Casa fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonché le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.
Salvo quanto espressamente stabilito dalle presenti norme e dal regolamento, i rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i consorzi, le cooperative e le aziende che abbiano assunto incarico di costruire alloggi per i lavoratori ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, da una parte, e la gestione INA-Casa dall'altra, sono regolati da convenzioni. L'incarico assunto dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici, una volta stipulata la convenzione, è considerato compito istituzionale anche se la sua assunzione non sia prevista dalle norme legislative o statutarie che regolano l'ordinamento di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-6