Capo I

Art. 11

In vigore dal 6 dic 1956
Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, gli enti pubblici, le aziende e le cooperative sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti, delle presenti norme. Qualora non sia stata autorizzata la Sospensione del versamento dei contributi da parte degli enti o delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la gestione INA-Casa corrisponde, alla fine di ogni semestre: a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori; b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell', lettera a) della legge 28 febbraio 1949, n. 43; c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Qualora sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti dei contributi da parte degli enti pubblici, delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative la corresponsione da parte della gestione INA-Casa dei contributi di cui al precedente comma è limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a carico degli enti, delle aziende, o alla riscossione diretta da parte delle cooperative. La gestione INA-Casa può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente dei contributi dovuti dagli enti e dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora gli enti e le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penalità di legge. Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la gestione INA-Casa e gli enti, le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dagli enti, dalle aziende o cooperative, dei contributi dovuti dai lavoratori, dagli enti e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla gestione INA-Casa, ai sensi del secondo comma lettere b) e c). Gli enti e le aziende restano obbligati a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, gli enti e le aziende sono soggetti alle sanzioni previste dagli della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-11

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