Capo I
Art. 13
In vigore dal 6 dic 1956
Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, circa la ripartizione degli importi delle costruzioni sul territorio nazionale, il Comitato di attuazione dovrà tener conto del complesso di tutte le costruzioni programmate, siano esse previste in base ai piani generali, sia in base ad autorizzazione diretta concessa ad Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, aziende o cooperative, in relazione agli impegni finanziari assunti e gravamiti sul secondo settennio.
Alle costruzioni eventualmente commesse alla gestione INA-Casa non previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, non potranno contribuire finanziamenti derivanti dai fondi previsti dagli della citata, legge 26 novembre 1955, numero 1148.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-13