Capo II
Art. 15
In vigore dal 6 dic 1956
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita, sia in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto.
La Commissione provinciale è composta:
1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
2) da un magistrato a riposo, vice-presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio;
3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato;
4) da un rappresentante della gestione INA-Casa;
5) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;
6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Per ognuna delle categorie di cui, ai numeri 4) 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentati effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai comma precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia.
I membri delle Commissioni durano in carica due anni, e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Alle riunioni indette dalle Commissioni provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, per la determinazione degli elementi del punteggio da riferirsi al bisogno di alloggio in relazione alla formazione di graduatorie, sono ammessi a partecipare, su loro richiesta e senza diritto al voto, i sindaci dei Comuni nei quali sono costruiti gli alloggi cui la graduatoria si riferisce. I sindaci possono farsi rappresentare da loro delegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-15